di Mauro Volpi* – Lo storico Barbero per aver dichiarato il suo No al referendum è sotto gli attacchi ripetuti dei sostenitori del Sì ed è stato vittima di una censura degna di un regime autocratico. Da ultimo Augusto Barbera (nel Riformista del 27 gennaio) esprime la sua solidarietà, per poi cercare di smantellare le opinioni di Barbero. La prima critica è quella di attribuire al “governo” il potere di dare ordine ai magistrati e di minacciarli di sanzioni”. Non c’è dubbio che il Governo non decide formalmente “nelle procedure di elezione del Csm e dell’Alta Corte”, ma nella sostanza influirà sulla scelta parlamentare del paniere entro cui estrarre i membri laici e potrà condizionare i membri togati indeboliti dal sorteggio e dispersi in tre organi distinti. Quanto alle sanzioni, il potere di attivare il procedimento disciplinare spetta proprio al Ministro della giustizia e Nordio ne ha varie volte minacciato l’uso nei confronti di magistrati critici della sua riforma. L’errore formale di Barbero quindi è parziale e non inficia la sostanza del suo rilievo, tanto più che la maggioranza parlamentare ha dimostrato di essere totalmente prona alla volontà del Governo, fino al punto di non presentare nessun emendamento al testo varato dal Consiglio dei ministri e di consentirne per la prima volta l’approvazione senza modifiche.
D’altra parte anche un giurista di grande valore come Barbera può commettere un errore, come quando sostiene che la Costituzione tutela l’autonomia dei soli giudici facendo rinvio alla legge ordinaria per i pubblici ministeri, mentre la legge Meloni-Nordio estenderebbe il principio anche ai PM. Non è così: l’art. 104 c. 1 sancisce l’autonomia e l’indipendenza dell’intera magistratura, della quale ovviamente fanno parte anche i PM, e la legge ordinaria per questi ultimi può specificare le garanzie ma non in modo tale da intaccare il principio valido pet tutti i magistrati. Inoltre tale disposizione non è stato affatto abrogata dalla revisione costituzionale.
Circa la presunta “confusione” tra separazione delle funzioni e separazione delle carriere da parte dei sostenitori del NO, entrambe sono ampiamente realizzate di diritto o di fatto, come dimostrano la limitazione del passaggio dall’una all’altra una sola volta nei primi nove anni dall’accesso in magistratura e il numero esiguo di magistrati che la chiedono. Allora si dice che l’imputato non sarebbe “tranquillo” perché il giudice “per la sua carriera dipenderà dal giudizio dei PM presenti nel CSM”. Anche qui i dati dimostrano che i giudici non sono affatto succubi, tanto che pronunciano l’assoluzione in circa il 50% dei processi, ed è singolare affermare che possano essere condizionati dalla presenza di sei PM a fronte di quattordici giudici elettivi all’interno del CSM.
Ha perfettamente ragione Barbero quando sostiene che la triplicazione del CSM indebolirebbe il governo autonomo della magistratura, impedendogli di esercitare unitariamente oltre alle funzioni previste dalla Costituzione (che non sono solo amministrative, perché c’è anche quella disciplinare di tipo giurisdizionale), quelle propositive e consultive stabilite nella legge nonché quelle regolamentari rese necessarie per dare attuazione alle modificazioni dell’ordinamento giudiziario e probabilmente anche le pratiche a tutela dei singoli magistrati. Inoltre i togati verrebbero sorteggiati, anziché eletti, e quindi sarebbero frutto del caso, irresponsabili e più esposti a condizionamenti esterni della politica e di interessi privati. Barbera giustifica il sorteggio in quanto il CSM non deve rappresentare nessuno, ma è organo di garanzia e di “alta amministrazione”. Ma la giurisprudenza costituzionale ha provveduto a chiarire da tempo che si tratta di un organo di rilievo costituzionale, chiamato a garantire l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, come dimostra la sua previsione nell’art. 104 Cost. Barbera era di altra opinione quando sosteneva nel 2006 che il CSM “non è più solo un organo di autogestione amministrativa ma un solido organo di autogoverno, abilitato persino ad assumere indirizzi ed orientamenti per l’attività magistratuale” fino a divenire una “pietra angolare dell’ordinamento”.
Per Barbera il sorteggio sarebbe normale per un organo che non è politico-rappresentativo, ma “solo” di garanzia. Se è così potrebbe essere adottato per il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, le authority, gli uffici di presidenza delle magistrature speciali, gli ordini professionali. Quanto poi al sorteggio temperato dei membri laici, questi verrebbero estratti dall’elenco compilato dal Parlamento per il quale non è prevista alcuna maggioranza qualificata e quindi potrebbero essere tutti appannaggio della maggioranza politica. Certo, continuerebbero a essere un terzo nei due Consigli, ma crescerebbero a due quinti (sei su quindici) nell’Alta Corte disciplinare, e soprattutto sarebbero più forti all’interno di organi divisi, privati di competenze importanti e composti da togati in nessun modo scelti o indicati dai magistrati. Infine l’Alta Corte, oltre a far giudicare giudici e PM da giudici e PM insieme (alla faccia della “separazione delle carriere”), violerebbe il principio del divieto di istituzione di giudici speciali, l’eguaglianza dei magistrati (in quanto sarebbe composta dall’esigua minoranza dei magistrati di legittimità rinverdendo l’antica distinzione gerarchica tra “alta” e “bassa” magistratura), il diritto di impugnare la sanzione disciplinare di fronte alla Corte di Cassazione.
In definitiva avremmo una magistratura umiliata, intimidita e non più in grado di esercitare il controllo di legittimità sul Governo, obiettivo della “riforma” apertamente dichiarato non da due passanti per caso, ma dai due firmatari, Meloni e Nordio, del testo approvato dalle Camere.
*articolo apparso su Il Fatto Quotidiano












